PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di una zona franca urbana
nel comune di Gela).

      1. È istituita una zona franca urbana nel comune di Gela, di seguito denominata «zona franca urbana».
      2. La zona franca urbana è delimitata dal comune di Gela, sentita la Regione siciliana, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o settembre 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito della zona franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.
      2. I redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti di cui al comma 1 sono soggetti a imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi tre anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.
      3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica dell'impresa o il settore economico in cui l'attività è esercitata.

 

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Art. 3.
(Requisiti strutturali per l'ottenimento
dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

          a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2007;

          b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

          c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

          d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

          e) esercitare l'attività principale in settori diversi da quelli della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

Art. 4.
(Requisiti di localizzazione geografica per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve avere, nella zona franca urbana, la disponibilità di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
      2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato quale zona franca urbana, nonché l'effettuazione di atti direttamente collegabili all'attività esercitata.

 

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      3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nella zona franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nella zona franca urbana.

Art. 5.
(Ambito di applicazione
dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi, che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

          a) utili di società non derivanti da attività esercitate nella zona franca urbana;

          b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità o da rinunce di crediti;

          c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

          d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nella zona franca urbana.

      2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nella zona franca urbana conseguenti al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nella zona franca urbana.

 

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Art. 6.
(Esclusioni dai benefìci fiscali).

      1. Non possono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e a 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.